Telefono e posta elettronica

DLgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 13 comma1 lettera d

Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:

d) all'elenco dei numeri di telefono nonchè delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali. 

La Società ha stabilito di indirizzare le comunicazioni in entrata esclusivamente al Settore Gestione Utenza e Relazioni, sia per quanto riguarda le richieste telefoniche che tramite posta elettronica, per garantirne la corretta e tempestiva gestione. Il Settore provvede ad inoltrare le richieste ai vari uffici di competenza.

Contenuto inserito il 21-11-2018 aggiornato al 21-11-2018

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